Statuto

CIRCOLO SCACCHISTICO ALFIERI

Associazione Dilettantistica

Approvato dall’Assemblea Straordinaria del 14 gennaio 2012

Art. 1 COSTITUZIONE, PRINCIPI E SCOPI

È costituita in Torino, con sede in Via San Paolo 160, un’Associazione Dilettantistica senza fini di lucro che assume la denominazione di “Associazione Dilettantistica CIRCOLO SCACCHISTICO ALFIERI” (di seguito indicata con la sigla A.D.C.S. ALFIERI o semplicemente Circolo o anche Associazione). L’A.D.C.S. ALFIERI pratica e promuove il gioco degli scacchi, inteso sia come attività ludica ad alto contenuto intellettuale e formativo, sia come attività sportiva agonistica.

Si propone, quindi, in primo luogo di fornire ai Soci una sede adeguata, nonché il materiale occorrente, per l’esercizio del gioco.

Si attiva, inoltre, per organizzare tornei, manifestazioni, corsi di insegnamento e tutto quanto utile al perfezionamento delle capacità e delle conoscenze scacchistiche dei Soci e, in generale, alla divulgazione del gioco.

L’A.D.C.S. ALFIERI è affiliata alla FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA (di seguito indicata con la sigla F.S.I. o semplicemente Federazione) e si impegna a praticare e sviluppare le attività indette dalla Federazione (vedi art. 21).

Il Circolo mantiene e sviluppa, altresì, rapporti di collaborazione con le associazioni che operano nel settore e con gli organi territoriali del COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (anche indicato con la sigla C.O.N.I.).

Collabora, inoltre, con gli Enti pubblici del territorio, sempre per il perseguimento dei fini statutari.

Il Circolo è, ed intende rimanere, indipendente da qualsiasi forma di appartenenza o di apparentamento politico.

Lo svolgimento di attività accessorie, diverse cioè dal gioco degli scacchi, nei locali del Circolo deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo (di seguito anche indicato con la sigla C.D. o semplicemente Consiglio, vedi art. 9), nei limiti della compatibilità con il fine sociale prioritario, e potrà anche essere promosso e incentivato qualora diventi necessario od utile al reperimento o al mantenimento di una sede sociale idonea in condivisione con altre associazioni che partecipino alle spese.

Qualsiasi attività svolta dai Soci del Circolo a favore dello stesso, deve essere volontaria e gratuita, fatti salvi i rimborsi secondo le tabelle stabilite ed aggiornate nel tempo dal Consiglio Direttivo ed i rimborsi per attività di tipo professionale, richieste dallo stesso C.D.

È fatto divieto a chiunque di utilizzare il nome, le strutture ed i servizi del Circolo per scopi che non siano quelli associativi.

L’Associazione ha durata illimitata, salvo anticipato scioglimento deliberato a norma di Statuto (vedi art. 22).

Art. 2

I SOCI

Il numero dei Soci ordinari è illimitato. Possono associarsi persone di ambo i sessi, italiane e non, senza limiti di età.

Per essere ammesso aIl’A.D.C.S. ALFIERI è necessario presentare domanda al C.D. tramite la compilazione dell’apposito modulo predisposto dalla Segreteria.

Il C.D. può respingerla entro 30 giorni dalla presentazione con provvedimento non motivato e non soggetto a reclamo da parte dell’interessato. L’iscrizione al Circolo implica l’accettazione del presente Statuto.

I Soci hanno diritto a frequentare i locali del Circolo e a partecipare a tutte le manifestazioni da questo organizzate.

Art. 3
NORME DI COMPORTAMENTO

I Soci devono:

  1. a)  tenere un comportamento corretto nei confronti degli altri Soci e degli ospiti del Circolo;
  2. b)  avere cura di non danneggiare il materiale a disposizione, gli arredi ed i locali;
  3. c)  rispettare le norme del presente Statuto, le delibere degli Organi (vedi art. 7) e delle Assemblee Sociali (vedi art. 8) e il Regolamento Interno (vedi art. 20) approvato dal C.D.;
  4. d)  versare la quota sociale entro il termine fissato dal C.D.

Art. 4

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde nei seguenti casi:

  1. a)  a seguito di dimissioni volontarie;
  2. b)  a seguito di espulsione (vedi art. 5, punto d);
  3. c)  per mancato pagamento della quota sociale.

In quest’ultimo caso il versamento successivo della quota sociale comporta la reintegrazione di diritto nella qualifica di Socio.

Art. 5 SANZIONI DISCIPLINARI

Sono previsti:

  1. a)  il richiamo verbale, che viene impartito dal Presidente per mancanze lievi ai doveri sociali;
  2. b)  la deplorazione scritta, per colpa non grave o dopo ripetuti richiami verbali;
  3. c)  la sospensione, per colpa grave oppure per recidività nelle mancanze di cui al punto precedente;
  4. d)  l’espulsione, per recidività in colpe gravi, oppure in casi straordinari che ne determinino l’opportunità, a giudizio del C.D. anche in assenza di precedenti.

I provvedimenti di cui sopra sono adottati dal C.D. per mancanze che ledano i diritti di altri Soci, che direttamente o indirettamente arrechino danno al buon nome e alla serietà del Circolo, che rappresentino violazioni all’art. 3 dello Statuto.

Avverso ai provvedimenti disciplinari sono ammessi un primo ricorso al Consiglio, un secondo ricorso al Collegio dei Probiviri (vedi art. 16) ed un terzo ricorso in via definitiva all’Assemblea dei Soci (vedi art. 8).

Art. 6 OSPITI

Si considerano ospiti del Circolo gli scacchisti ed i principianti che frequentano la sede per un breve periodo prima di iscriversi.

In nessun caso l’ospitalità deve tradursi in mezzo di elusione del pagamento della quota sociale.

Art. 7 ORGANI

Sono Organi del Circolo (nel seguito indicati anche con Organi Sociali oppure Organi):

  1. a)  l’Assemblea dei Soci (vedi art. 8);
  2. b)  il Consiglio Direttivo (vedi artt. 9, 10, 11, 12 e 14);
  3. c)  il Presidente (vedi artt. 9 e 13);
  4. d)  il Collegio dei Revisori dei Conti (vedi art. 15);
  5. e)  Il Collegio dei Probiviri (vedi art. 16).

Art. 8

ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è l’Organo supremo del Circolo.

E’ convocata in seduta Ordinaria o in seduta Straordinaria; in entrambi i casi attraverso comunicazione scritta affissa nella sede sociale con almeno 20 giorni di anticipo. Altre comunicazioni, attraverso il sito Internet, il bollettino o il servizio postale, sono da considerarsi opportune, ma non obbligatorie per la validità della convocazione. Gli inviti e gli avvisi devono specificare la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’Ordine del Giorno (di seguito indicato con la sigla o.d.g. dei lavori).

L’Assemblea Ordinaria è convocata entro il 31 gennaio di ogni anno. L’Assemblea Straordinaria, invece, può essere convocata in qualsiasi momento:

  1. a)  per iniziativa del C.D. su richiesta di almeno due dei suoi membri;
  2. b)  su richiesta di almeno un terzo dei Soci che inoltrino richiesta scritta al C.D.;
  3. c)  su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti (vedi art. 15).

Il C.D. è obbligato a fissarla entro 40 giorni dalla data di presentazione della richiesta, di cui ai precedenti punti.

Possono partecipare all’Assemblea Ordinaria o Straordinaria con diritto di voto solo i Soci maggiorenni iscritti al Circolo da almeno un anno compiuto (con tolleranza di un mese per eventuali iscrizioni tardive) e in regola con il pagamento della quota sociale.

Le Assemblee sono valide in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, trascorsa almeno un’ora dalla prima, qualunque sia il numero dei convenuti aventi diritto al voto (ad eccezione dell’Assemblea Straordinaria convocata per modificare lo Statuto, vedi art. 19).

Entrambe deliberano validamente a maggioranza semplice, salvo espressa indicazione contraria (vedi artt. 19 e 22).

Per ogni tipo di votazione è ammessa la delega scritta del proprio diritto di voto ad un altro Socio. Nessun Socio può far valere più di una delega, né trasferire ad altri una delega ricevuta.

L’Assemblea Ordinaria delibera su:

  1. a)  la relazione tecnica e finanziaria del C.D. (la sua mancata approvazione costituisce voto di sfiducia);
  2. b)  il bilancio consuntivo e preventivo;
  3. c)  i ricorsi dei Soci previsti nell’art. 5 in fine;
  4. d)  tutte le proposte avanzate dal C.D. e dai Soci poste all’Ordine del Giorno. Le proposte dei Soci devono pervenire al C.D. in tempo utile per l’inserimento nell ‘o.d.g., cioè almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea.

L’Assemblea Ordinaria elegge, inoltre, il Consiglio Direttivo (vedi art. 10), il Collegio dei Revisori dei Conti (vedi art. 15) ed il Collegio dei Probiviri (vedi art. 16).

Art. 9
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri o Consiglieri, eletti dall’Assemblea Ordinaria di inizio anno (vedi art. 8). Nel caso in cui il numero dei Soci sia superiore a cento entrerà a far parte del C.D. un Consigliere in più per ogni venti iscritti oltre il centesimo, fino ad un massimo di sette componenti.

Il C.D. elegge nel suo seno:

  1. a)  il Presidente;
  2. b)  il Vice-presidente;
  3. c)  il Tesoriere.

Essi assumono la rappresentanza del Circolo presso la F.S.I. Il Consiglio può anche avvalersi di un Direttore Tecnico esterno, scelto tra i Soci con comprovate qualità e competenze in materia.

L’estromissione di un membro del C.D. può essere deliberata solo dall’Assemblea Straordinaria convocata con le modalità indicate nell’art. 8.

Qualora nella composizione del C.D. si verificassero vacanze per dimissioni o altri motivi, le sostituzioni avverranno con il subentro nell’ordine dei Soci non eletti, purché questi abbiano ricevuto almeno cinque voti; non ricorrendo tale condizione, o in caso di mancata accettazione del subentrante, il C.D. coopterà a maggioranza altri Soci ritenuti idonei all’incarico e in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui al successivo art. 10.

In nessun caso potranno far parte del C.D. o del Collegio dei Revisori dei Conti persone con legami di parentela fra loro entro il terzo grado.

Art. 10
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le elezioni del C.D. si svolgono annualmente.

Sono eleggibili i Soci maggiorenni iscritti al Circolo da almeno tre anni compiuti (anche non consecutivi e con la tolleranza di un mese per eventuali iscrizioni tardive) e in regola con il versamento della quota sociale.

E’ concessa la facoltà di presentare una Lista, ferma restando la libertà degli elettori di dare il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile.

Il voto è segreto.

Un’apposita Commissione, nominata dal Consiglio e composta da tre membri, presiede alle elezioni, predispone l’elenco dei Soci con diritto di voto, controlla le deleghe, prepara le schede e nomina gli Scrutatori in numero non inferiore a due.

La votazione dovrà svolgersi con le seguenti modalità:

a) sulla scheda dovrà essere scritto il cognome (e il nome, in caso di omonimie) dei candidati prescelti e/o il nome identificativo di una Lista presentata.

Il numero dei Soci 6 scelti, comunque, non può superare quello dei membri da eleggere (vedi art. 9);

  1. b)  dopo aver compilato la scheda, il votante dovrà ripiegarla in quattro e depositarla personalmente nell’apposita urna, alla presenza degli Scrutatori, i quali prenderanno nota dell’avvenuta votazione;
  2. c)  saranno considerati nulli i voti attribuiti a Soci privi dei requisiti di eleggibilità.

Risulteranno eletti coloro che riporteranno il maggior numero di preferenze; a parità di voti prevale il maggiore di età.

Art. 11
FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio assolve alle seguenti funzioni:

  1. a)  stabilisce e attua il Programma delle attività Sociali in relazione ai fini che persegue il Circolo;
  2. b)  designa i Collaboratori tecnici preposti alle attività sociali;
  3. c)  elabora il bilancio preventivo e consuntivo del Circolo e delibera all’occorrenza spese straordinarie;
  4. d)  sovrintende alle attività sociali, assumendo di volta in volta le decisioni necessarie od opportune per il loro regolare svolgimento, che potrà comunicare ai Soci anche attraverso circolari immediatamente esecutive affisse nelle bacheche della sede;
  5. e)  stabilisce misura e modalità di pagamento della quota associativa.

Il C.D. può avvalersi di Commissioni di lavoro formate da collaboratori di sua nomina, i quali potranno partecipare alle sue riunioni con voto consultivo.

Art. 12
RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce con frequenza variabile secondo le necessità e le richieste dei propri membri, e, comunque, almeno una volta ogni tre mesi.

Compatibilmente con le esigenze organizzative prioritarie, le riunioni sono aperte ai Soci che ne facciano richiesta motivata per presentare suggerimenti e proposte, o per esporre problemi e lamentele, relativi alla vita del Circolo.

Il C.D. delibera validamente a maggioranza relativa, purché disponga di almeno tre voti concordi (se i presenti sono tre, possono deliberare solo all’unanimità; se sono meno di tre, il Consiglio non può deliberare); a parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 13
COMPITI E FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente assume la rappresentanza legale del Circolo. Convoca il Consiglio e lo presiede. E’ responsabile delle attività Sociali e degli atti amministrativi. Firma la corrispondenza.

Mantiene i contatti con le autorità locali, gli organi della Federazione, i rappresentanti degli altri circoli.

Solo in casi di conclamata necessità urgente può assumere temporaneamente da solo decisioni che non presentino carattere di irreversibilità, e che decadranno se non successivamente ratificate dal C.D.

Art. 14
COMPITI E FUNZIONI IN SENO AL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od altro impedimento e collabora con tutti gli altri Consiglieri per uno svolgimento ottimale dell’attività sociale.

Il Tesoriere compila il bilancio (preventivo e consuntivo), provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese per mezzo di regolari ordinativi finanziari a firma del Presidente o del Tesoriere stesso. Tiene aggiornati, in collaborazione con gli altri Consiglieri, i libri contabili e il libro dell’inventario.

Gli altri Consiglieri svolgono compiti di segreteria: predispongono insieme al Tesoriere lo schema del bilancio (preventivo e consuntivo) del Circolo, che il Presidente, previo esame, sottopone all’approvazione del C.D. e poi all’Assemblea. Tengono aggiornati lo schedario dei Soci, il libro dei verbali delle sedute del C.D. e delle Assemblee; provvedono al disbrigo della corrispondenza e a tenere in ordine i documenti; collaborano per la buona riuscita di tutte le attività del Circolo.

Art. 15
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti (di seguito indicato anche con la sigla C.R.C. o semplicemente Revisori) è composto da due membri effettivi eletti dall’Assemblea Ordinaria e risponde del suo operato unicamente all’Assemblea dei Soci. I requisiti di eleggibilità sono gli stessi previsti per i Consiglieri (vedi art. 10 in initio).

Il C.R.C. esamina i bilanci ed ogni altra documentazione dell’Associazione; controlla l’inventario dei beni sociali ed effettua ogni altro controllo che ritenga opportuno allo scopo di garantire ai Soci la correttezza della conduzione amministrativa dell’Associazione e, in particolare, delle cifre presentate dal Tesoriere nel bilancio consuntivo.

I Revisori possono partecipare alle sedute del C.D. senza però diritto di voto. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di membro del C.D. nonché con lo svolgimento di qualsiasi funzione di tipo amministrativo per conto dell’Associazione.

In caso di dimissioni o impedimenti di uno o di entrambi in corso di mandato, si procederà alla sostituzione cominciando con il primo dei non eletti, purché abbia ricevuto almeno due voti. In nessun caso i Revisori possono essere nominati dal C.D. quand’anche la carica debba rimanere vacante.

Art. 16

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri (nel seguito anche indicato semplicemente con Collegio) è composto da tre membri (che non devono ricoprire altre cariche nel Circolo) ed è validamente costituito quando ne siano presenti almeno due.

Le deliberazioni del Collegio devono raccogliere almeno due voti.

Il Collegio giudica, in seconda istanza, i ricorsi dei Soci contro le sanzioni disciplinari di cui all’art. 5 dello Statuto.

E’ organo consultivo del Consiglio Direttivo per l’interpretazione del presente Statuto e può fungere da organo arbitrale in caso di controversie tra Soci, ovvero tra Soci ed Organi Sociali qualora ne sia richiesto da entrambe le parti. In questo caso il suo lodo è inappellabile, salvo le forme di impugnazione imposte da norme inderogabili di legge.

Nel caso di dimissioni od impedimento di un Probiviro in corso di mandato, il C.D. nomina il successore tra i Soci aventi diritto.

Art. 17
ENTRATE FINANZIARIE E RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA

Le entrate sono costituite da:

  1. a)  quota associativa, stabilita dal C.D. entro la fine dell’anno precedente;
  2. b)  utili delle manifestazioni sociali;
  3. c)  proventi di attività didattiche interne o esterne alla sede del Circolo;

4.d) contributi di Enti pubblici o privati, donazioni o lasciti; in caso di erogazioni soggette a condizioni, sarà necessaria una preliminare delibera di accettazione da parte del C.D.; e) eventuali proventi del 5 per mille dell’IRPEF.

La responsabilità della gestione amministrativa è assunta solidalmente dal Presidente e dagli altri membri del C.D. ciascuno dei quali, tuttavia, non risponde di eventuali decisioni deliberate in sua assenza o con il suo voto contrario, registrato a verbale.

L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio sino al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci (preventivo e consuntivo) rappresentano i documenti ufficiali della gestione deIl’A.D.C.S. ALFIERI e devono essere approvati annualmente dall’Assemblea dei Soci.

Art. 18

PATRIMONIO

Il patrimonio dell’AD.C.S. ALFIERI è costituito da:

  1. a)  Fondi di Riserva, che si alimentano annualmente e che non possono essere intaccati se non per casi di straordinaria gestione;
  2. b)  mobili, attrezzature e beni d’uso.

Tra gli obiettivi primari perseguiti dal Circolo rientra l’acquisizione di una sede stabile e indipendente, in locazione o meglio ancora di proprietà: tale fine deve essere sempre tenuto presente al momento di deliberare spese rilevanti e non indispensabili, atteso che l’eventuale necessità di lasciare una sede poco costosa si tradurrebbe rapidamente nella chiusura del Circolo in assenza di fondi sufficienti per sostenere un affitto a prezzi di mercato.

Art. 19
MODIFICA DELLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato alle seguenti condizioni tutte necessarie:

  1. a)  la proposta di modifica sia posta all’Ordine del Giorno dell’Assemblea Straordinaria;
  2. b)  all’Assemblea siano presenti almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto;
  3. c)  la proposta di modifica ottenga l’approvazione di almeno due terzi dei votanti.

Potranno essere poste ai voti modifiche del testo nel suo insieme o di singoli articoli, in funzione di eventuali contrasti emersi in sede di Consiglio o di Assemblea.

Art. 20

REGOLAMENTO INTERNO

Il presente Statuto può essere integrato da un Regolamento Interno (anche indicato con la sigla R.I.), che disciplina il funzionamento del Circolo e deve essere approvato dal C.D.

Art. 21
ACCETTAZIONE DELLO STATUTO DELLA F.S.I.

Con la presentazione della domanda di affiliazione alla F.S.I., il Circolo ne accetta lo Statuto, il Regolamento Organico e gli altri Regolamenti. S’impegna altresì ad adempiere gli obblighi di carattere economico secondo le norme e delibere federali. Agli stessi doveri di cui sopra sono tenuti tutti i soggetti che richiedono la tessera federale.

Art. 22

SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO

In caso di scioglimento del Circolo, deliberato in Assemblea da almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto, le eventuali giacenze finanziarie attive saranno destinate in beneficenza.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile e quelle vigenti in merito alle Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro.